Un argomento di attualità, che mi sta capitando di affrontare quale avvocato a Mestre Venezia e Treviso e in Veneto, ma assistendo anche clienti in tutta Italia grazie a una rete di collaboratori cui domiciliare i contenziosi che seguo personalmente e direttamente, riguarda il cosiddetto caso scandalo dei diamanti da investimento (e il relativo rimborso o risarcimento danni), che si indicano ceduti a prezzi superiori ai valori di mercato, in particolare, dalle società Diamond Private Investment e Intermarket Diamond Business (IDB) S.p.A (peraltro fallita), con l’intermediazione di alcune banche.
Le cronache di questi mesi si sono spesso occupate di questo caso ‘scandalo diamanti’ e hanno, infatti, dato notizia: di sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a queste due società (Diamond Private Investment e Intermarket Diamond Business - IDB) nonché ad alcune banche intermediarie; del fatto che tali sanzioni sono state confermate dal TAR con sentenze coinvolgenti Diamond Private Investment e Intermarket Diamond Business (IDB) oltre a Banco BPM, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena (MPS); del fallimento della Intermarket Diamond Business (IDB) S.p.A.; delle iniziative dei clienti per avere il rimborso e il risarcimento danni.
Segnaliamo una interessante sentenza del Tribunale di Venezia (sentenza 20 maggio 2019, n. 978, dott.ssa Guzzo) in merito alle varie problematiche che riguardano il mutuo: usura degli interessi corrispettivi, usura degli interessi moratori, sommatoria dei due tassi, conseguenze sugli interessi corrispettivi dell’usura degli interessi moratori, indeterminatezza della pattuizione dei tassi, il rilievo della penale di estinzione anticipata, l’erroneità dell’indicazione dell’ISC, la validità dell’ammortamento alla francese.
La sentenza fa il punto sulle varie questioni, offrendo indicazioni sull’orientamento del Tribunale di Venezia.
In una causa seguita dal mio studio, il Tribunale di Treviso ha revocato ex art 67 LF (revocatoria fallimentare) l’incasso derivante dalla escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio. Per la giurisprudenza è revocabile l’incasso che derivi da un pegno regolare ma non anche quello che derivi dal pegno irregolare. La questione, però, è proprio quella di valutare quando ci si trovi in un caso o nell’altro.
Spesso il contratto di pegno non specifica la natura del contratto (fermo che il nomen juris non è vincolante) per cui la qualificazione deve essere operata valutando le clausole: in questo senso il Tribunale di Treviso con sentenza 17 settembre 2019 n. 1953, dott.ssa Burra, in senso opposto a una precedente sentenza, ha indicato che la clausola che attribuisce il potere di far vendere i beni concessi in pegno, di sostituirli ecc. sia indicativa di un pegno regolare, con la conseguente revocabilità dell’incasso derivante dall’escussione del pegno.