Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 si sofferma proprio sulla questione ora ricordata, indicando appunto che vi è un concorso di colpa dell’emittente che abbia spedito l’assegno bancario per posta ordinaria ove poi da tale incauta azione derivi un danno (sottrazione del titolo, sua alterazione e incasso da parte di persona diversa dal beneficiario, vale a dire da parte di un soggetto non legittimato).
Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 evidenzia anzitutto che “risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile. Il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all'incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile” (Cass., Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 sul concorso di colpa dell’emittente che abbia spedito l’assegno bancario per posta ordinaria).
Per Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 è proprio questa assunzione di rischio (spedizone dell'assegno bancario per posta ordonaria) da parte dell’emittente a giustificare un suo concorso di colpa. Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 indica, infatti, che “tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subìto” (Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 sul concorso di colpa dell’emittente che abbia spedito l’assegno bancario per posta ordinaria).
Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769, prosegue con ampia e interessante motivazione nel giustificare le ragioni per le quali si può ritenere sussistente un concorso di colpa dell'emittente laddove spedisca un assegno bancario per posta ordinaria e l'assegno venga poi incassato da soggetto non legittimato: rinviamo al testo integrale della sentenza Cass., Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 presente nella pagina.
Le conclusioni di Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769, che derivano da quanto sopra evidenziato, sono proprio che l’emittente, assumendosi il rischio che deriva dall’invio per posta ordinaria di un assegno bancario, concorre a causare il danno ove l’assegno venga sottratto e incassato da persona diversa dal beneficiario (soggetto non legittimato). Questa, infatti, è l'enunciazione del principio di diritto contenuto in Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 sul concorso di colpa dell’emittente che abbia spedito l’assegno bancario per posta ordinaria).
Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769: si tratta di una sentenza importante, che avrà rilievo nei contenziosi sulla responsabilità che deriva dalla negoziazione degli assegni bancari nei quali, spesso, viene in questione la corresponsabilità dell'emittente per comportamenti incauti, come quello di trasmettere l'assegno bancario per posta ordionaria.
Per il resto rinviamo al testo allegato di Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769 sul concoso di colpa dell'emittente per assego spedito per posta ordinaria: la sentenza (Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2020 n. 9769), infatti, contiene una ampia e interessante motivazione.
di Marco Ticozzi