Già in passato sul tema si era espressa la Corte App. Venezia, con sentenza 23 agosto 2013 per il cui esame rinviamo al post Scalari del Conto Corrente e Metodo Sintetico nella cause di Anatocismo Bancario.
In quella sentenza già si evidenziava come il metodo sintetico non fosse in grado di fornire dati attendibili. Ciò perché gli estratti conto a scalare rappresentano solo una parte del quale si compone l’estratto conto. Infatti, si indicava trattarsi di documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente: quindi, si era ritenuto che la CTU che si fondi solo su questi dati porta a risultati non matematicamente corretti, essendo fondata appunto sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione nonché l’interesse in concreto applicato.
Recentemente il Tribunale di Treviso è intervenuto sul tema, nella sostanza confermando la decisione della Corte d'Appello sulla inidoneità in sede di CTU del metodo sintetico fondato sugli estratti a scalare ad assolvere l'onere della prova che grava sul correntista.
Nel caso esaminato dalla Sentenza Trib. Treviso 1 agosto 2014, n. 1885 l'attore aveva "prodotto unicamente gli estratti conto scalari sulla base dei quali il CTU ha proceduto ad effettuare dei conteggi utilizzando il "metodo sintetico", metodo che non consente di giungere a dati affidabili: gli estratti conto a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente: la sequenza dei saldi, passivi e negativi, si ottiene raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta sicché dalla sequenza non è dato desumere l'importo capitale per giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati in un determinato periodo non è matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione nonché l'interesse in concreto applicato".
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza