Per dare risposta a tale interrogativo occorre considerare la natura di tali decreti.
La giurisprudenza in tema di usura bancaria, infatti, li qualifica come atti amministrativi, che il giudice non è tenuto a conoscere ma che devono essere invocati e documentati dalla parte in causa.
In questo senso recentemente Trib. Mantova, 1 dicembre 2009 – Est. Gibelli ha indicato che "poiché i decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, codice procedura civile, la contestazione dell’applicazione da parte della banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla produzione in giudizio dei decreti attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d’usura”
Ancora più recentemente Trib. Ravenna, 6 giugno 2012 ha ribadito sempre sulla questione dell'usura bancaria e del tasso soglia che "è onere della parte che eccepisce la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza, nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica e quindi ogni questione inerente il calcolo degli interessi, mediante produzione, ad esempio, degli estratti conto scalari e dei decreti relativi ai tassi soglia".
In realtà tale principio in materia di usura bancaria e tasso soglia è stato confermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, essendosi anzi precisato che “la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali [...] rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l’esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di legittimità” (Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941).
Il principio per il quale occorre la produzione dei decreti che fissano i tassi soglia per poter valutare la sussistenza di una usura bancaria è non troppo noto ma rilevante. Diviene quindi fondamentale, ove si agisca in giudizio contestando appunto l'usura bancaria, produrre tale documentazione: per la verifica di quale sia il tasso medio praticato tempo per tempo e, dunque, quale sia il tasso soglia, consigliamo di utilizzare questa pagina del sito della Banca d'Italia. Per contro, nel caso cui si assista la parte che resiste a tale azione, il legale o il commercialista consulente di parte, potrebbero e dovrebbero opporsi all'utilizzo da parte del CTU di documenti non presenti in causa, quali in ipotesi i decreti (che indicano quali sia il tasso soglia) che non siano stati depositati dalla parte interessata, che aveva il relativo onere.
di Marco Ticozzi
Avvocati a Mestre Venezia Treviso e Vicenza