La sentenza cui facciamo riferimento è Corte App. Venezia, 23 agosto 2013.
Come anticipato, tale decisione indica in linea generale che "il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, pagati o addebitati sul suo conto, ha l’onere di dimostrare l’ammontare del suo credito e deve pertanto depositare in causa la documentazione contabile nella specie gli estratti conto".
Si tratta di un'indicazione da noi condivisa ma che contrasta con altro orientamento della stessa Corte d'Appello, seppur espresso in quel caso solo in un'ordinanza: rinviamo al post sopra segnalato.
Nella causa in questione il problema si è posto perché mancavano gli estratti del conto corrente essendovi i soli scalari, con la conseguenza che non è stato possibile ricostruire analiticamente tutti i movimenti del conto (sul tema si rinvia anche al post Calcolo dell'Anatocismo Bancario), essendo stato applicato in sede di CTU il c.d. metodo sintetico.
Come spesso accade in tali occasioni, infatti, il CTU aveva proceduto ad effettuare dei conteggi utilizzando il "metodo sintetico [che però ] non è in grado di fornire dati attendibili. Gli estratti conto a scalare sulla cui base si è fondato il ragionamento del c.t.u. rappresentano solo una parte del quale si compone l’estratto conto che è stato inviato periodicamente dalla banca al cliente. I conti a scalare sono documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta sicchè dalla sequenza non è dato desumere l’importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione nonché l’interesse in concreto applicato. La carente produzione documentale non può che portare al rigetto della domanda relativa alla ripetizione degli interessi pagati in misura superiore al tasso legale".
La sentenza, fermo il rilievo circa l'onere della prova nei giudizi di ripetizione di indebito per anatocismo bancario, è di notevole interesse per la statuizione in merito alla valenza in sede di perizia degli scalari e del metodo sintetico su cui ci risultano pochi precedenti.
di Marco Ticozzi
Avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza