Come anticipato, la sentenza Corte d'Appello di Venezia 19 giugno 2019 n. 2555, relatore dott. Valle, si è trovata a esaminare un contratto bancario nel quale si pattuivano gli interessi debitori con riferimento alle ‘condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza’.
Come noto, tale previsione contrattuale è nulla per indeterminabilità dell'oggetto del contratto. Il principio è pacifico in giurisprudenza e da ultimo sottolineato da Cass. 30 ottobre 2015, n. 22179 per la quale "in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i c.d. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione".
Nel caso oggetto di causa, però, in alternativa a tale tasso uno piazza, era prevista anche un'altra modalità di determinazione del tasso contrattuale.
Infatti, la previsione contrattuale proseguiva indicando che in mancanza di tale tasso sarebbe stato applicabile un tasso d’interesse debitore “non inferiore al Tasso Ufficiale di Sconto vigente nel periodo maggiorato di 7.75 punti percentuali”.
La questione era, dunque, se la nullità degli interessi uso piazza travolgesse l'intera clausola e, quindi, anche il metodo alternativo di determinazione, o rimanesse limitata alla previsione principale.
La sentenza ha sottolineato che il contratto “prevede, in funzione suppletiva (”in mancanza”) rispetto alla disciplina dettata nell’art. 7 delle condizioni generali di contratto - che contiene la clausola di rinvio alle ‘condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza’, nulla per contrasto con l’art.117, comma 6, TUB – un tasso d’interesse debitore “non inferiore al Tasso Ufficiale di Sconto vigente nel periodo maggiorato di 7.75 punti percentuali”. La pattuizione suppletiva, applicabile al rapporto in conseguenza dell’invalidità della previsione contrattuale generale, rende il tasso d’interesse debitore determinabile mediante una semplice operazione matematica, per modo tale da soddisfare i requisiti di cui all’art. 1346 c.c.”.
L'esito può apparire scontato ma, in realtà, in merito a tale previsione contrattuale (frequente nei vecchi contratti della banca convenuta perché inserita nei moduli in uso) vi sono stati diversi contenziosi e dubbi. Anche per la questione, qui affrontata indirettamente, del significato della previsione "in mancanza": il tasso alternativo si applica solo ove manchi il tasso principale o anche nel caso in cui questo sia nullo?
La sentenza Corte d'Appello di Venezia 19 giugno 2019 n. 2555, relatore dott. Valle, pur indirettamente, indica appunto che la previsione alternativa si applichi anche nel caso in cui quella principale (relativa al tasso uso piazza) sia nulla: d'altronde, dal profilo giuridico, la nullità che colpisce la pattuzione degli interessi uso piazza rende tale pattuzione assente nel contratto.
di Marco Ticozzi
avvocato a Mestre Venezia Treviso e Vicenza