Come anticipato, con il termine malasanità ci si riferisce alla responsabilità medica che però si compone di diverse tipologie di errore medico.
Da un punto di vista giuridico, vi è colpa e, quindi, responsabilità medica se ci troviamo in una situazione di negligenza, imprudenza e imperizia: tali sfaccettature della colpa si ritrovano anche nel campo della malasanità o della responsabilità medica. in particolare:
Abbiamo cercato di differenziare i vari tipi di colpa, essendo evidente che le ipotesi di danno possono essere le più varie: sono comunque inquadrabili all’interno della negligenza, imprudenza i imperizia.
Di Malasanità o responsabilità medica si parla con molta frequenza, anche per casi gravi.
Si tratta di un tema che spesso interessa i media, il che amplifica l’attenzione per la responsabilità medica.
Vi è però da fare molta attenzione e distinguere caso da caso: chiaramente, chi subisce una menomazione o addirittura i prossimi congiunti di una persona che decede, vivono questo momento con difficoltà e possono avere la tendenza a incolpare il medico o la struttura curante.
Perché si parli di malasanità o responsabilità medica, occorre certamente che qualcuno abbia subito un danno, ma serve anche che si possa muovere un rimprovero al medico o alla struttura curante. Non sempre vi è questa responsabilità medica.
Muovendo i contenziosi sulla responsabilità medica rilevanti interessi anche economici, l’attenzione deve essere ancora maggiore. Una causa proposta in un caso di presunta malasanità o responsabilità medica può portare non solo al rigetto delle richieste ma anche alla necessitò di pagare rilevanti spese legali alla controparte.
L'eventuale comportamento colposo del medico che causa un danno al paziente (in casi estremi la morte) non ha rilievo solo civilistico (essendo un comportamento colposo fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale) ma anche in campo penale causando lesioni o addirittura la morte del paziente.
Nella scelta di come tutelare le vittime di un caso di malasanità (responsabilità medica), occorre tenere conto di un aspetto giuridico che distingue il diritto civile dal diritto penale: ci riferiamo al nesso di causalità.
In entrambi i casi, per accertare la sussistenza di un caso di malasanità o responsabilità medica, occorre collegare il comportamento colposo all'evento dannoso (lesioni, morte, ecc.). Dal profilo giuridico è meno facile di quel che può sembrare riscontrare un caso di malasanità: come può dirsi con certezza che, se fosse stata somministrata una certa cura, il paziente sarebbe sopravvissuto? Come può dirsi con certezza che con una cura adeguata il paziente, gravemente malato, sarebbe sopravvissuto? I casi possono essere i più diversi ma il punto è questo: è difficile provare con certezza che l'errore è la causa del danno subito e che senza quell'errore gli esiti sarebbero stati diversi.
La difficoltà di provare un tale certo esito, deriva dal fatto che si sta formulando un'ipotesi: e chiaramente un'ipotesi è un'ipotesi e non una certezza.
Tornando al diritto civile e al diritto penale, quel che occorre evidenziare è che nel campo della malasanità o responsabilità medica, si chiedono al riguardo due prove diverse: nel diritto penale si chiede una ragionevole certezza del fatto che l'errore medico sia la causa del danno; nel campo civile, invece, vi è responsabilità medica se si può ritenere più probabile che non questo collegamento tra comportamento colposo e evento dannoso.
Come sottolineato, in campo penale la responsabilità medica (malasanità) può essere accertata se c'è una ragionevole certezza che il danno derivi dalla colpa del medico. Cass. pen. Sez. V, 14 ottobre 2019, n. 51479 indica ad esempio proprio che "in tema di reati omissivi, la verifica della sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento deve essere effettuata, non secondo un coefficiente meramente probabilistico, ma in termini di certezza processuale, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, alla luce delle specifiche connotazioni fattuali del caso concreto, non si sarebbe verificato. Pertanto, in tema di responsabilità medica, non può essere data per scontata la responsabilità del medico accusato di aver cagionato l'interruzione della gravidanza di una sua paziente, a cui effettivamente non aveva prescritto il test antirosolia, se il comportamento della donna, nelle visite precedenti, non era stato tale da far presumere con ragionevole certezza che si sarebbe attenuta alle indicazioni ricevute".
Per contro e come sottolineato, in campo civile la responsabilità medica (malasanità) può essere accertata se c'è un buon grado di probabilità che il danno derivi dal comportamento colposo del medico. Cass. 30 novembre 2018, n. 30998 indica ad esempio proprio che "in tema di responsabilità medica, una omissione è causa di un danno quando, se fosse stata tenuta la condotta alternativa dovuta, quest'ultimo non si sarebbe verificato "con più probabilità che no" (c.d. regola della preponderanza dell'evidenza); questa regola è soddisfatta quando, tra tutte le teoricamente possibili cause del danno, la condotta omissiva colposa fu quella più probabile non in assoluto, ma in relazione alle suddette altre possibili cause. (Nel caso di specie, la Corte d'appello, chiamata a compiere tale valutazione, negava che una più tempestiva cura avrebbe potuto avere "serie ed apprezzabili" possibilità di successo. Ciò è un criterio scorretto, dal momento che il nesso di causa sussiste non solo quando la condotta alternativa corretta avrebbe avuto "serie ed apprezzabili" probabilità di successo, ma anche quando avrebbe avuto probabilità "ragionevoli", e comunque superiori alle probabilità di insuccesso)".
Proprio per la delicatezza delle questioni connesse ai temi di malasanità e per la necessità di distinguere i casi di malasanità veri da quelli presunti, lo studio legale in cui opera l’avv. prof. Marco Ticozzi segue i casi di malasanità e responsabilità medica ma lo fa collaborando con l’associazione Giusta Causa, che opera in tutta Italia. Il che consente di promuovere le cause in tutta Italia ma anche e ancor prima, di avere l’appoggio di esperti del settore: anzitutto esperti di responsabilità medica dal punto di vista medico legale, che verificano il caso e lo appoggiano solo laddove ritengano che sia fondato e ci siano i margini per far valere la responsabilità.
Quel che si vuol evitare è di spingere le vittime della malasanità e responsabilità medica ad agire in contenziosi non sostenibili in causa, con conseguenti rischi anche in termini economici.
Riteniamo utile riportare alcuni brevi passi dello statuto dell’associazione Giusta Causa che tutla le vittime di malasanità:
L’associazione Giusta Causa è nota per la tutela della malasanità, anche nei contenziosi per responsabilità medica, a livello nazionale: è spesso ospite della televisione, sia per dare spazio al parere autorevole dei suoi componenti e dei componenti del comitato scientifico (tra i quali vi è il nostro studio) e sia per portare la testimonianza dei casi che ha seguito.
Annualmente vengono premiate personalità che hanno contribuito in qualche modo alla tutela delle vittime di malasanità e negli ultimo anni sono stati premiati tra gli altri: Luisella Costamagna, Jimmy Ghione, Luciano Onder, Vittorio Sgarbi, Bianca Berlinguer, Tiberio Timperi, Cruciani e Parenzo, Cesara Buonamici, Eleonora Daniele, Andrea Pamparana, Claudio Brachino, Enrico Mentana e altri.
Il nostro studio, con la collaborazione dell’associazione Giusta Causa, è a disposizione per esaminare i casi di malasanità e responsabilità medica che meritano attenzione. Per ogni informazione e per prendere contatto anche con l’associazione, contattare l’avv. prof. Marco Ticozzi allo 0418878980 o alla mail info@avvocatoticozzi.it